La Corte di Cassazione fa chiarezza sulla presunzione di distribuzione degli utili occulti ai soci nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, confermando la legittimità dell’accertamento basato su costi indeducibili e l’inapplicabilità retroattiva delle novità introdotte dal decreto “Omnibus”.
La controversia trae origine da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008 emesso nei confronti di una società di capitali a ristretta base partecipativa (di cui il ricorrente era socio unico), a seguito del quale l’Ufficio aveva rideterminato in aumento i redditi sociali disconoscendo la deducibilità di alcuni costi. Per l’effetto, l’Agenzia aveva accertato in capo al socio il maggior reddito da partecipazione e irrogato le relative imposte e sanzioni. Il contribuente aveva adito le corti tributarie contestando, tra i vari motivi, l’applicabilità della presunzione di distribuzione di utili extracontabili in assenza di ricavi occulti o costi fittizi, nonché la doppia imposizione economica e l’insufficienza della motivazione della sentenza d’appello.
Il principio ribadito dalla Suprema Corte sui costi indeducibili e l’impatto del d.lgs. n. 148/2026
Con l’Ordinanza n. 26234 del 5 ottobre 2026 la Sezione Quinta Civile della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente. La Corte ha ribadito che la presunzione di distribuzione ai soci di utili extracontabili da parte delle società di capitali a ristretta base partecipativa trova applicazione non soltanto in presenza di ricavi occultati o costi fittizi, ma anche nell’ipotesi di costi fiscalmente indeducibili (per difetto di inerenza o competenza). L’eliminazione delle poste indeducibili dal passivo incrementa infatti il reddito d’impresa e fa scattare la presunzione di percezione da parte dei soci, salva la prova contraria.
I giudici di legittimità si sono inoltre pronunciati sul perimetro applicativo del decreto legislativo n. 148 del 7 agosto 2026 (decreto “Omnibus”), escludendone l’efficacia retroattiva. La norma del decreto “Omnibus”, che circoscrive l’operatività della presunzione di distribuzione degli utili ai soli casi di componenti positivi non dichiarati o negativi inesistenti, ha natura innovativa e non di interpretazione autentica; pertanto, essa non si applica ai periodi d’imposta anteriori alla sua entrata in vigore, ancorché ancora sub iudice.
Infine, la Corte ha confermato la piena legittimità dell’imputazione al socio del reddito al lordo delle imposte societarie – escludendo la violazione del divieto di doppia imposizione poiché si tratta di utili extracontabili mai dichiarati né tassati a monte – e ha giudicato infondate le censure relative al mancato superamento della presunzione e ai vizi di motivazione.