L’Istituto estende l’esenzione fiscale a tutti i trattamenti pensionistici e chiarisce modalità e tempi di applicazione.
Con la Circolare n. 51 del 30 aprile l’Inps fornisce importanti chiarimenti in materia di benefici fiscali applicabili ai trattamenti pensionistici riconosciuti alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati e ai loro familiari superstiti.
Le nuove disposizioni aggiornano le precedenti indicazioni operative (messaggi n. 1412 del 29 marzo 2017 e n. 3274 del 10 agosto 2017), estendendo l’esenzione dall’IRPEF e dalle relative addizionali regionali e comunali a tutti i trattamenti pensionistici percepiti dai beneficiari.
Per l’anno in corso l’esenzione viene applicata direttamente dall’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, a partire dal primo rateo utile di pensione. Resta comunque previsto il rimborso delle ritenute fiscali eventualmente già applicate sui ratei erogati a partire da gennaio 2026.
Per quanto riguarda i periodi d’imposta antecedenti al 2026, spiega l’Inps, i soggetti interessati dovranno invece presentare apposita istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità ordinarie.
Con un successivo messaggio, ha precisato l’Istituto, saranno fornite le istruzioni operative per la presentazione delle domande.