F24 e debiti contributivi dell’appaltatore: no alla compensazione per obbligati solidali

Con una FAQ pubblicata il 29 aprile l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di utilizzare crediti in compensazione tramite modello F24 per il versamento di contributi e premi assicurativi dovuti da un soggetto affidatario inadempiente.

Il quesito riguarda i casi in cui il committente o la stazione appaltante, in qualità di obbligati solidali, siano tenuti a effettuare i versamenti in nome e per conto dell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003 e dell’articolo 11, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023.

Sul piano operativo, l’Agenzia ricorda che tali versamenti devono essere eseguiti tramite modello F24 indicando il codice fiscale del soggetto inadempiente come primo codice fiscale e quello del soggetto che effettua il pagamento come secondo codice fiscale, utilizzando i codici identificativi “50 – obbligato solidale” o “51 – stazione appaltante”.
Nel chiarimento fornito, l’Amministrazione finanziaria esclude espressamente la possibilità di ricorrere alla compensazione di crediti. Il soggetto che effettua il pagamento, infatti, interviene per estinguere un debito altrui e, pertanto, non può utilizzare crediti propri in compensazione, in quanto ciò costituirebbe una violazione del divieto previsto dall’articolo 1 del d.lgs. n. 124/2019, che impedisce il pagamento di debiti altrui mediante compensazione.

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