L’adesione al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il biennio 2026-2027 attribuisce ai contribuenti il pacchetto di premialità ISA previsto dall’art. 9-bis del D.L. 50/2017, tra cui spicca l’innalzamento delle soglie di esonero dall’apposizione del visto di conformità per le compensazioni orizzontali dei crediti IVA.
Tuttavia, la gestione dei crediti IVA infrannuali (modello IVA TR) maturati nel corso del 2026 richiede particolare cautela: la sovrapposizione tra la tempistica dell’opzione in dichiarazione dei redditi e il meccanismo di decorrenza temporale fissato dall’Amministrazione finanziaria esclude automatismi retroattivi o estensioni indebite.
Piena legittimità per i primi trimestri già compensati con visto
I crediti IVA infrannuali relativi al primo e al secondo trimestre 2026 compensati orizzontalmente mediante modello IVA TR con apposizione del visto di conformità sono pienamente validi e conformi alle norme tributarie vigenti al momento dell’invio.
L’apposizione dell’asseverazione da parte del professionista abilitato ha assolto il vincolo generale prescritto dall’art. 10 del D.L. 78/2009 per compensazioni superiori a 5.000 euro. La successiva formalizzazione dell’adesione al Concordato Preventivo Biennale con il Modello REDDITI non produce alcun effetto caducatorio o sostitutivo:
- gli adempimenti pregressi restano consolidati.
- le spese professionali sostenute per l’asseverazione dei primi trimestri non sono ripetibili né rettificabili;
- nessuna erosione del plafond: i crediti compensati con visto di conformità non intaccano la franchigia di esonero spettante. I controlli telematici dell’Agenzia delle Entrate sul flusso dei modelli F24 conteggiano esclusivamente gli utilizzi eseguiti in esonero (senza visto).
La sfasatura temporale per i crediti infrannuali (Modello TR)
L’effetto premiale del concordato sui crediti IVA non segue la medesima tempistica tra eccedenze annuali ed eccedenze infrannuali.
Ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, lett. b), del D.L. 50/2017, richiamato dall’art. 19 del D.Lgs. 13/2024, l’esonero dal visto per i modelli IVA TR riguarda i crediti «maturati nei primi tre trimestri dell’anno di imposta successivo a quello con riferimento al quale sono applicati gli indici».
L’Agenzia delle Entrate ha confermato questo schema temporale di traslazione biennale:
- l’adesione al CPB perfezionata nel 2026 attribuisce l’esonero dal visto per i crediti IVA infrannuali esclusivamente per i trimestri che matureranno nel biennio successivo, ossia nel 2027 e nel 2028;
- il modello IVA TR del terzo trimestre 2026 non beneficia dell’esonero CPB 2026-2027. Tale credito matura infatti nello stesso anno di esercizio dell’opzione e resta assoggettato all’obbligo ordinario di apposizione del visto di conformità per compensazioni eccedenti i 5.000 euro.
Le uniche eccezioni che consentono di compensare il 3° trimestre 2026 senza visto oltre 5.000 euro sono:
- punteggio ISA autonomo sul periodo d’imposta 2025: conseguimento di un voto di affidabilità fiscale almeno pari a 8 (o media 8,5 per il biennio 2024-2025), che garantisce l’esonero ordinario per i crediti infrannuali dell’anno successivo (2026).
- rinnovo del CPB (prosecuzione dal biennio 2024-2025): i soggetti che avevano già aderito al concordato 2024-2025 beneficiano nel 2026 della seconda annualità di copertura infrannuale originata dal precedente biennio.
Decorrenza immediata sulla dichiarazione annuale IVA e nuove soglie
A differenza delle istanze trimestrali, l’esonero dal visto di conformità per la dichiarazione annuale IVA esplica i suoi effetti fin dal primo anno di vigenza del concordato, poiché il Modello IVA e il Modello REDDITI insistono sul medesimo periodo d’imposta (2026).
La franchigia spendibile sul saldo della dichiarazione IVA 2027 (anno d’imposta 2026) varia in funzione dello status del contribuente:
- prima adesione CPB 2026-2027: esonero dall’apposizione del visto di conformità per compensazioni orizzontali fino a 70.000 euro annui;
- rinnovo del concordato: per i contribuenti che rinnovano il patto per il 2026-2027 dopo aver concluso il biennio 2024-2025 senza cause di revoca o decadenza, la soglia di esonero è elevata a 100.000 euro annui.
Prospetto di sintesi per gli adempimenti operativi
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Adempimento IVA |
Prima Adesione CPB 2026-2027 |
Rinnovo CPB (già aderenti 2024-2025) |
Regime Visto di Conformità |
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IVA TR 1° e 2° Trimestre 2026 (già inviati) |
Visto apposto regolarmente |
Visto apposto o esonero CPB 2024-2025 |
Compensazioni consolidate; non erodono il plafond 2026 |
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IVA TR 3° Trimestre 2026 (scadenza 31/10) |
Obbligo di visto oltre 5.000 € (nessun esonero dal CPB 2026-2027) |
Esonero fino al plafond spettante (per effetto del CPB 2024-2025) |
Richiede visto salvo punteggio ISA 2025 autonomo o pregresso accordo |
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Dichiarazione Annuale IVA 2027 (anno 2026) |
Esonero fino a 70.000 € |
Esonero elevato a 100.000 € |
Visto obbligatorio solo per la quota che eccede la franchigia |
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IVA TR Trimestri 2027 e 2028 |
Esonero fino a 70.000 € annui |
Esonero fino a 100.000 € annui |
Piena operatività differita della premialità infrannuale CPB |
La distinzione tra i canali di maturazione del credito annuale e infrannuale evita contestazioni e impedisce il blocco delle deleghe F24 da parte dei sistemi di controllo telematico dell’Agenzia delle Entrate.