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Maxi-deduzione nuove assunzioni: tutti i chiarimenti nella circolare delle Entrate

Mercoledì 22/01/2025, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Pronti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per le imprese e i professionisti che assumono a tempo indeterminato. Nella Circolare n. 1 del 20 gennaio arrivano le indicazioni sulla maxi deduzione per le nuove assunzioni.
Il beneficio fiscale, introdotto dal Dlgs n. 216/2023 ed esteso al 2027 dall’ultima legge di Bilancio, consente agli operatori economici di incrementare il costo ammesso in deduzione per assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato.
Consiste in una maggiorazione del 20% del costo ammesso in deduzione per l’incremento del personale, che sale al 30% per i dipendenti meritevoli di maggior tutela, come le persone con disabilità, le donne con almeno due figli minorenni, le donne vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione e i giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile.

Il beneficio per le nuove assunzioni è rivolto ai titolari di reddito d’impresa e agli esercenti arti e professioni, anche in forma associata, a condizione che il reddito sia determinato analiticamente e che l’attività, antecedentemente all’inizio del periodo d’imposta agevolato, sia stata effettivamente avviata da almeno un anno

La maggiorazione spetta solo se, al termine del periodo d’imposta agevolato, l’incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato è accompagnato dall’incremento del numero complessivo dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato.
La maggiorazione non spetta, invece:
  • nel caso in cui si verifichi una riduzione della base occupazionale complessiva nel periodo d’imposta agevolato rispetto alla media degli occupati del periodo d’imposta precedente, ossia un “decremento occupazionale complessivo”;
  • nel caso in cui la base occupazionale resti immutata sotto il profilo numerico, anche se qualitativamente cambiata (ad esempio, nel caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in tempo indeterminato).


Maggiori informazioni nella Circolare.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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