Telefono e Fax
Tel: 0331597599 Fax: 0331597599

Contribuenti forfettari, dal 2025 possibilità di emettere fattura semplificata senza limiti di importo

Venerdì 27/09/2024

a cura di Dott. Alessandro Manno


L'articolo 21-bis del D.P.R. 633/72 prevede la possibilità di adempiere l'obbligo di fatturazione in modalità semplificata nell'ipotesi di:
  • fatture di ammontare complessivo non superiore a 400,00 euro (cfr. DM 10.5.2019);
  • fatture rettificative ex articolo 26 del D.P.R. 633/72, indipendentemente dal relativo importo (sia in caso di variazione in aumento che in caso di variazioni in diminuzione; cfr. circ. 18/E/2014, § 4).


La facoltà di avvalersi della fattura rettificativa semplificata non è subordinata al formato della fattura originaria, potendosi rettificare con fattura semplificata una fattura ordinaria e viceversa.

A decorrere dal periodo d’imposta 2025, i contribuenti in regime forfettario potranno emettere fatture semplificate, indipendentemente dall’ammontare dell’operazione.

A prevederlo è il Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva UE 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la Direttiva 2006/112/CE.

Lo schema di DLgs ha già incassato il parere favorevole della commissione Bilancio, Finanze e Politiche dell’Unione europea alla Camera e dopo la conclusione dell’iter parlamentare tornerà in consiglio dei ministri per l’approvazione definitiva.

Si tratta, quindi, di una semplificazione importante per i contribuenti che adottano il regime forfettario, in quanto comporta una riduzione degli oneri amministrativi.

Si precisa, che i contribuenti forfettari dal 1° gennaio 2024 hanno l’obbligo di emissione della fattura elettronica, ma con la fattura semplificata, che ha lo stesso valore della fattura ordinaria, dovranno indicare meno informazioni nella compilazione.

La fattura semplificata, pertanto, prevede solo l’indicazione dei dati essenziali; oltre alla data di emissione, al numero e ai propri dati, il cedente/prestatore deve:
  1. indicare i dati del cessionario/committente limitandosi anche alla sola indicazione della partita IVA o codice fiscale per i soggetti residenti e per quelli stabiliti nella UE;
  2. descrivere i beni ceduti e servizi resi senza indicazione della natura, qualità e quantità come previsto per quella ordinaria;
  3. indicare l’ammontare del corrispettivo complessivo.


In aggiunta, per le note di variazione si deve indicare il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.

Il suddetto Decreto, infine, è all’esame delle Commissioni Parlamentari e dovrebbe essere operativo a decorrere dal 2025.

 

Le opinioni espresse nel presente contributo sono da ritenersi proprie dell’autore e non si riferiscono in alcun modo alla società di riferimento.
Le ultime news
Ieri
Il Consiglio nazionale dei commercialisti con la Fondazione ADR commercialisti, l’Università...
 
Ieri
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto Fiscale (Dl n. 155/2024)...
 
Ieri
Con Risposta n. 260 del 16 dicembre l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la società che ha...
 
Ieri
Con recente Provvedimento l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo “Modello di adesione al...
 
Ieri
E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 294 del 16 dicembre il Dl n. 192/2024 recante la revisione...
 
Giovedì 19/12
La mancata quantificazione del debito comporta, infatti, l’impossibilità per gli uffici...
 
Giovedì 19/12
Il Decreto Milleproroghe, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta n. 107 del 9 dicembre, interviene...
 
Giovedì 19/12
I contribuenti Iva sono tenuti ad eseguire il versamento dell'IVA dovuta a titolo di acconto entro il...
 
altre notizie »
 

MARCHESANI E FALCONE

Via XXIX Maggio, 26 - 20025 Legnano (MI)

Tel: 0331597599 - Fax: 0331597599

Email: amministrazione@marchesanifalcone.it

P.IVA: 05309670965